Commercio - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio - Individuazione delle giornate di apertura al pubblico - Ritenuta violazione del principio comunitario di proporzionalità - Formulazione generica e apodittica della censura, senza indicazione dei motivi ostativi alla disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto comunitario - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 5, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 relativa alla violazione da parte delle norme oggetto del giudizio del principio di proporzionalità di cui all'art. 5, comma 3, del Trattato UE e, dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto il rimettente si limita a citare genericamente la violazione del principio di proporzionalità senza tuttavia spiegare dettagliatamente i motivi per i quali tale violazione si sarebbe determinata, con il risultato che la censura è formulata in modo generico ed apodittico. Inoltre, la motivazione fornita dal rimettente è carente anche sotto il profilo della mancata indicazione dei motivi che osterebbero alla disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea.
In senso analogo, sulle questioni formulate in modo generico e apodittico, v. citate sentenza n. 80/2010 e ordinanza n. 344/2008.
Sull'invocazione della violazione del diritto comunitario solo nell'ipotesi in cui lo stesso non sia immediatamente applicabile, con conseguente pronuncia di inammissibilità per irrilevanza della questione nell'ipotesi contraria, v. citate sentenze n. 227/2010, n. 125/2009 e n. 284/2007; ordinanze n. 415/2008 e n. 454/2006.
Sul sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, v. citata sentenza n. 170/1984.
In tema di contro limiti, v. citate sentenza n. 284/2007 e ordinanza n. 454/2006.