Sentenza 288/2010 (ECLI:IT:COST:2010:288)
Massima numero 34942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/10/2010;  Decisione del  04/10/2010
Deposito del 08/10/2010; Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Massime associate alla pronuncia:  34937  34938  34939  34940  34941


Titolo
Commercio - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio - Individuazione delle giornate di apertura al pubblico e disciplina in deroga in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali - Ritenuta violazione della normativa statale che disciplina il mercato e tutela la concorrenza - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia del commercio di competenza residuale delle Regioni - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 225, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La normativa regionale sull'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non si pone in contrasto con il d.lgs. n. 114 del 1998, e in particolare con l'art. 11, in quanto introduce una disciplina di settore di sostanziale liberalizzazione che, in conformità con quella statale, prende in considerazione una serie di parametri, quali il settore merceologico di appartenenza, la dimensione dell'esercizio commerciale e gli effetti sull'occupazione; sicché la disciplina della Regione è riconducibile alla propria competenza in materia di commercio dettando una normativa che, non ponendosi in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, produce effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta, in quanto evita che vi possano essere distorsioni determinate da orari di apertura significativamente diversificati, in ambito regionale, nei confronti di esercizi commerciali omogenei. Neppure è valida la tesi secondo la quale la differenziazione, nell'ambito del medesimo mercato rilevante, tra esercizi commerciali con superficie di vendita sotto i 250 metri quadrati e quelli invece con superficie più ampia, sarebbe prova della lesività delle norme censurate per il loro contrasto con la normativa statale in materia di «tutela della concorrenza» che non prevede siffatta differenziazione, in quanto non risulta di per sé lesiva di parametri costituzionali la scelta del legislatore regionale di regolamentare il settore operando delle differenziazioni non solo in relazione alla dimensione dell'esercizio commerciale ma anche tenendo conto di altri fattori tra i quali il settore merceologico di appartenenza e gli effetti sull'occupazione.

Sulla materia "commercio", che rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, v. citate sentenza n. 350/2008 e ordinanza n. 199/2006.

Sulla tutela della concorrenza, v. citata sentenza n. 430/2007; sentenza n. 64/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  03/04/2000  n. 22  art. 5  co. 5

legge della Regione Lombardia  03/04/2000  n. 22  art. 5  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  31/03/1998  n. 114  art.