Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Approvazione del Piano di riordino dei posti letto ospedalieri - Riduzione dei posti letto in dotazione della spedalità privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale - Attrazione nella sfera legislativa di oggetti e materie affidati alla autorità amministrativa - Conseguente asserita violazione del diritto della difesa, con compressione della sfera della giurisdizione amministrativa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 e punto 5 dell'allegato "Piano di riordino posti letto ospedalieri", sollevata in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, poiché, ferma la indiscussa natura provvedimentale delle disposizioni censurate, non è preclusa alla legge ordinaria, né a quella di fonte regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati alla autorità amministrativa; né ciò determina un vulnus al diritto di difesa del cittadino riguardo agli effetti provvedimentali dell'atto normativo, posto che la posizione soggettiva di questo troverà la sua adeguata tutela, ovviamente non sul piano della giurisdizione amministrativa ma, tramite questa, su quello, proprio della tipologia dell'atto in ipotesi lesivo, della giurisdizione costituzionale.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 241/2008 e n. 267/2007.