Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Approvazione del Piano di riordino dei posti letto ospedalieri - Riduzione dei posti letto in dotazione della spedalità privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale - Asserita violazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente "tutela della salute" e "coordinamento della finanza pubblica" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 e punto 5 dell'allegato "Piano di riordino posti letto ospedalieri", non risultando il dedotto contrasto con principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, in quanto il rimettente ha indicato in maniera generica ed erronea i principi fondamentali in base ai quali l'esigenza di «complessiva riduzione della spesa sanitaria» dovrebbe essere soddisfatta, per ciò che concerne la «riorganizzazione del piano ospedaliero», incidendo esclusivamente su «la sola spedalità pubblica», senza in alcun modo chiarire in che termini esso sarebbe stato espresso dal legislatore statale; inoltre, viene erroneamente ed immotivatamente esclusa dai limiti operativi della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al comma 4 del suddetto art. 3 del decreto-legge n. 347 del 2001 la spesa della spedalità privata in regime di accreditamento, posto che anche i costi di questa, così come di quella pubblica, gravano sul servizio sanitario.