Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Approvazione del Piano di riordino dei posti letto ospedalieri - Riduzione dei posti letto in dotazione della spedalità privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale - Asserita violazione della libertà di impresa, con introduzione di limiti di contenuto espropriativo in assenza di indennizzo - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione agli artt. 41 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 e punto 5 dell'allegato "Piano di riordino posti letto ospedalieri". Riguardo alla asserita violazione della libertà di impresa, la disciplina in questione non comporta alcun vincolo alla iniziativa economica, in quanto non pone alcun limite quantitativo alla facoltà degli imprenditori privati di realizzare strutture sanitarie, in particolare riguardo al numero dei posti letto ivi installati. Essa si limita, in applicazione dell'ineludibile principio di autorganizzazione della pubblica Amministrazione, a determinare quale sia il numero dei posti letto che, in base al regime dell'accreditamento, sono a carico economico del servizio sanitario pubblico. Alla infondatezza della questione argomentata in relazione all'art. 41 della Costituzione consegue, in assenza di qualsivoglia meccanismo espropriativo, l'infondatezza anche di quella ipotizzata ai sensi dell'art. 42 della Costituzione.