Sentenza 289/2010 (ECLI:IT:COST:2010:289)
Massima numero 34948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
04/10/2010; Decisione del
04/10/2010
Deposito del 08/10/2010; Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Approvazione del Piano di riordino dei posti letto ospedalieri - Riduzione dei posti letto in dotazione della spedalità privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale - Asserita irragionevolezza della disciplina denunciata, con violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Approvazione del Piano di riordino dei posti letto ospedalieri - Riduzione dei posti letto in dotazione della spedalità privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale - Asserita irragionevolezza della disciplina denunciata, con violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 e punto 5 dell'allegato "Piano di riordino posti letto ospedalieri". Nessuna irragionevolezza né alcun contrasto col principio di buon andamento della pubblica Amministrazione viene, infatti, a minare la disciplina censurata nella parte in cui, al già rilevato ed evidente scopo di contenere la spesa pubblica nel settore sanitario, realizza la rideterminazione del numero dei posti letto ospedalieri fruibili nella Regione Abruzzo. La circostanza che siffatto riordino comporti una diversa incidenza della diminuzione dei posti letto fra la spedalità pubblica e quella privata non costituisce motivo di manifesta irragionevolezza della disciplina, rientrando nella sfera di discrezionalità del legislatore regionale, nel rispetto delle esigenze di funzionalità degli essenziali servizi offerti, la modulazione degli strumenti volti al contenimento della spesa pubblica nel predetto settore.
Non è fondata, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 e punto 5 dell'allegato "Piano di riordino posti letto ospedalieri". Nessuna irragionevolezza né alcun contrasto col principio di buon andamento della pubblica Amministrazione viene, infatti, a minare la disciplina censurata nella parte in cui, al già rilevato ed evidente scopo di contenere la spesa pubblica nel settore sanitario, realizza la rideterminazione del numero dei posti letto ospedalieri fruibili nella Regione Abruzzo. La circostanza che siffatto riordino comporti una diversa incidenza della diminuzione dei posti letto fra la spedalità pubblica e quella privata non costituisce motivo di manifesta irragionevolezza della disciplina, rientrando nella sfera di discrezionalità del legislatore regionale, nel rispetto delle esigenze di funzionalità degli essenziali servizi offerti, la modulazione degli strumenti volti al contenimento della spesa pubblica nel predetto settore.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
05/04/2007
n. 6
art. 1
co. 2
legge della Regione Abruzzo
05/04/2007
n. 6
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte