Sentenza 290/2010 (ECLI:IT:COST:2010:290)
Massima numero 34949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  04/10/2010;  Decisione del  04/10/2010
Deposito del 08/10/2010; Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Massime associate alla pronuncia:  34950


Titolo
Previdenza - Lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto e in posizione di quiescenza al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 - Mancato riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1-bis del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, impugnato in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., deve essere respinta, per la sua evidente implausibilità, l'eccezione di inammissibilità formulata da una delle parti del giudizio principale e fondata sul presupposto che la mancata censura, da parte del rimettente, anche dell'art. 80, comma 25, della legge n. 388 del 2000 (disposizione considerata «di per sé sola sufficiente ad attestare l'insussistenza del diritto preteso») determinerebbe un difetto di rilevanza della questione sollevata. Invero, indipendentemente dal problema dell'estensione della portata normativa della disposizione testé richiamata o da quello della pertinenza del richiamo, la questione risulta, nella prospettazione del giudice a quo, ampiamente dotata dei necessari requisiti.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/03/1992  n. 257  art. 13  co. 7

decreto-legge  05/06/1993  n. 169  art. 1  co. 

legge  04/08/1993  n. 271  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte