Sentenza 290/2010 (ECLI:IT:COST:2010:290)
Massima numero 34949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
04/10/2010; Decisione del
04/10/2010
Deposito del 08/10/2010; Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Massime associate alla pronuncia:
34950
Titolo
Previdenza - Lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto e in posizione di quiescenza al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 - Mancato riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Previdenza - Lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto e in posizione di quiescenza al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 - Mancato riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1-bis del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, impugnato in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., deve essere respinta, per la sua evidente implausibilità, l'eccezione di inammissibilità formulata da una delle parti del giudizio principale e fondata sul presupposto che la mancata censura, da parte del rimettente, anche dell'art. 80, comma 25, della legge n. 388 del 2000 (disposizione considerata «di per sé sola sufficiente ad attestare l'insussistenza del diritto preteso») determinerebbe un difetto di rilevanza della questione sollevata. Invero, indipendentemente dal problema dell'estensione della portata normativa della disposizione testé richiamata o da quello della pertinenza del richiamo, la questione risulta, nella prospettazione del giudice a quo, ampiamente dotata dei necessari requisiti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1-bis del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, impugnato in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., deve essere respinta, per la sua evidente implausibilità, l'eccezione di inammissibilità formulata da una delle parti del giudizio principale e fondata sul presupposto che la mancata censura, da parte del rimettente, anche dell'art. 80, comma 25, della legge n. 388 del 2000 (disposizione considerata «di per sé sola sufficiente ad attestare l'insussistenza del diritto preteso») determinerebbe un difetto di rilevanza della questione sollevata. Invero, indipendentemente dal problema dell'estensione della portata normativa della disposizione testé richiamata o da quello della pertinenza del richiamo, la questione risulta, nella prospettazione del giudice a quo, ampiamente dotata dei necessari requisiti.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/03/1992
n. 257
art. 13
co. 7
decreto-legge
05/06/1993
n. 169
art. 1
co.
legge
04/08/1993
n. 271
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte