Sentenza 291/2010 (ECLI:IT:COST:2010:291)
Massima numero 34951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
04/10/2010; Decisione del
04/10/2010
Deposito del 08/10/2010; Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Massime associate alla pronuncia:
34952
Titolo
Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici - Affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47 della legge n. 354 del 1975 - Divieto di concessione per più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Eccezione di inammissibilità della questione per carente descrizione della fattispecie - Reiezione.
Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici - Affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47 della legge n. 354 del 1975 - Divieto di concessione per più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Eccezione di inammissibilità della questione per carente descrizione della fattispecie - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa erariale, per carente descrizione della fattispecie ostativa del controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio principale. Premesso che l'aggravante deve ritenersi applicata anche quando sia stata considerata equivalente rispetto alle attenuanti, l'affermazione del giudice a quo, secondo cui «è stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p.», è sufficiente a far ritenere plausibile la prospettata rilevanza della questione, non essendo necessario che il rimettente fornisse indicazioni circa l'eventuale prevalenza, in sede di bilanciamento, di circostanze attenuanti in concorso con la recidiva ovvero chiarisse se, nel caso di specie, vi fosse stato un effettivo aumento di pena.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa erariale, per carente descrizione della fattispecie ostativa del controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio principale. Premesso che l'aggravante deve ritenersi applicata anche quando sia stata considerata equivalente rispetto alle attenuanti, l'affermazione del giudice a quo, secondo cui «è stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p.», è sufficiente a far ritenere plausibile la prospettata rilevanza della questione, non essendo necessario che il rimettente fornisse indicazioni circa l'eventuale prevalenza, in sede di bilanciamento, di circostanze attenuanti in concorso con la recidiva ovvero chiarisse se, nel caso di specie, vi fosse stato un effettivo aumento di pena.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 58
co. 7
legge
05/12/2005
n. 251
art. 7
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte