Sentenza 291/2010 (ECLI:IT:COST:2010:291)
Massima numero 34952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  04/10/2010;  Decisione del  04/10/2010
Deposito del 08/10/2010; Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Massime associate alla pronuncia:  34951


Titolo
Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici - Affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47 della legge n. 354 del 1975 - Divieto di concessione per più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena - Omessa ricerca di un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui esclude che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale possa essere disposta per più di una volta in favore del condannato nei cui confronti sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Il rimettente non ha preso in considerazione la possibilità di dare alla disposizione censurata un'interpretazione restrittiva, nel senso che l'esclusione dal beneficio operi in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena, a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante. Invero, una conforme indicazione ermeneutica proviene dai lavori parlamentari propedeutici all'approvazione della legge di riforma. L'interpretazione prospettata farebbe venir meno il rischio di un'irragionevole preclusione in danno del soggetto che, pur essendo stato condannato con applicazione della predetta aggravante, si trovi nelle condizioni di poter essere valutato dal giudice come meritevole della sperimentazione di un percorso rieducativo, che non può ritenersi escluso a priori, per effetto di un'astratta previsione normativa. Diversa è, invece, l'ipotesi in cui lo stesso condannato, dopo aver fruito di un primo affidamento in prova, concesso quando già era stato dichiarato recidivo reiterato, commetta un nuovo delitto (almeno il quarto), per il quale il giudice della cognizione, nel caso più ricorrente della recidiva cosiddetta facoltativa, ritenga i precedenti del reo concretamente significativi in punto di gravità del reato. In casi del genere non è agevole prevedere che un nuovo beneficio dello stesso tipo possa sortire effetti diversi da quello precedente, mentre è agevole prefigurare il contrario, sicché la scelta legislativa di esigere l'espiazione della pena, senza possibilità di accesso alle misure specificamente escluse dalla norma censurata, non può essere ritenuta manifestamente irragionevole o arbitraria. Le funzioni di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione dei reati, proprie della pena unitamente alla finalità rieducativa, sarebbero fortemente compromesse se si continuasse a far leva esclusivamente su una misura alternativa alla detenzione in carcere, che, nel concreto, ha dimostrato la sua inefficacia rispetto al fine di impedire la commissione di nuovi delitti non colposi. Peraltro, il vigente ordinamento penitenziario prevede altri strumenti, diversi dall'affidamento in prova, che possono essere utilmente sperimentati per un percorso rieducativo di emenda, sia intra che extra moenia. In definitiva, l'omessa ricerca di un'interpretazione adeguatrice da parte del rimettente è causa di inammissibilità della questione sollevata.

Sul divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati riconosciuti colpevoli del delitto di evasione, v. la citata sentenza n. 189/2010.

Sul costante orientamento della Corte che esclude, nella materia dei benefici penitenziari, rigidi automatismi e richiede, invece, una valutazione individualizzata, così da collegare la concessione o non del beneficio ad una prognosi ragionevole sulla sua utilità a far procedere il condannato sulla via dell'emenda e del reinserimento sociale, v., ex plurimis, le citate sentenze n. 189/2010, n. 255/2006 e n. 436/1999.

Sui limiti di compatibilità costituzionale di presunzioni assolute incidenti su un diritto fondamentale della persona, v. le citate sentenze n. 265/2010, n. 139/2010, n. 41/1999 e n. 139/1982.

Sulla manifesta inammissibilità di questioni per omessa ricerca, da parte del rimettente, di un'interpretazione adeguatice della disposizione censurata, v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 5/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 58  co. 7

legge  05/12/2005  n. 251  art. 7  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte