Ordinanza 292/2010 (ECLI:IT:COST:2010:292)
Massima numero 34953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  04/10/2010;  Decisione del  04/10/2010
Deposito del 08/10/2010; Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contenzioso tributario - Spese del giudizio - Condanna del contribuente soccombente al pagamento delle spese processuali a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze assistito da funzionario dell'amministrazione non iscritto all'albo degli avvocati - Applicazione della tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di parità delle parti del giudizio tributario, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Radicale incertezza sul petitum - Richiesta di pronuncia estranea alla competenza della Corte - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. Infatti, il rimettente dopo avere premesso che egli, quale giudice di appello, deve giudicare su due motivi di impugnazione: il primo, proposto in via principale, relativo alla mancata considerazione, da parte del primo giudice, della sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio; il secondo, proposto in via logicamente subordinata, relativo alla eccessività e non congruità delle medesime spese di lite, come liquidate con la sentenza appellata, si limita ad affermare di dover fare applicazione della denunciata disposizione con riferimento al secondo motivo di appello, senza mai prendere in considerazione il primo - e logicamente preliminare - motivo di impugnazione, il cui accoglimento escluderebbe, invece, l'applicazione della disposizione censurata. Inoltre, il rimettente mostra una radicale incertezza in ordine al petitum rivolto alla Corte, contraddittoriamente richiedendo - nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate sia risultata vittoriosa in giudizio e si sia difesa tramite propri funzionari non iscritti nell'albo degli avvocati - la declaratoria di illegittimità costituzionale della denunciata disposizione ora nella sua totalità (sul presupposto interpretativo che, in tal caso, le altre norme vigenti gli imporrebbero di disporre il rimborso delle sole spese vive effettivamente sostenute), ora nella sola parte in cui esclude (nella stessa ipotesi) l'applicabilità di tariffe professionali diverse da quelle forensi o di specifiche tariffe (espressamente determinate dal legislatore), ora - infine - nella parte in cui non consente al giudice di determinare il rimborso nella misura ritenuta più adeguata.

In senso analogo sulla indeterminatezza del petitum, v. citate sentenze n. 190/2010 e n. 247/2009; ordinanze n. 91/2010 e n. 286/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 15  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte