Sentenza 293/2010 (ECLI:IT:COST:2010:293)
Massima numero 34954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  04/10/2010;  Decisione del  04/10/2010
Deposito del 08/10/2010; Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Massime associate alla pronuncia:  34955


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Utilizzazione sine titulo di un bene immobile, per scopi di interesse pubblico, in assenza di provvedimento ablatorio - Prevista acquisizione del bene da parte della pubblica amministrazione, con obbligo di risarcire i danni al proprietario - Eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza delle questioni per inapplicabilità ratione temporis della disposizione denunciata - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, va disattesa l'eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza delle questioni per inapplicabilità ratione temporis della disposizione denunciata. Infatti, sussistendo sul punto un contrasto tra Corte di cassazione e Consiglio di Stato circa l'applicabilità del citato art. 43 alle occupazioni appropriative verificatesi prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, le ordinanze di rimessione hanno motivato in maniera non implausibile in ordine all'applicabilità della norma, richiamando la giurisprudenza assolutamente prevalente ed il «diritto vivente» del Consiglio di Stato.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  08/06/2001  n. 327  art. 43  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte