Sentenza 293/2010 (ECLI:IT:COST:2010:293)
Massima numero 34955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  04/10/2010;  Decisione del  04/10/2010
Deposito del 08/10/2010; Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Massime associate alla pronuncia:  34954


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Utilizzazione sine titulo di un bene immobile, per scopi di interesse pubblico, in assenza di provvedimento ablatorio - Prevista acquisizione del bene da parte della pubblica amministrazione, con obbligo di risarcire i danni al proprietario - Connessione inscindibile delle disposizioni denunciate con la disciplina inerente all'acquisizione del diritto di servitù - Introduzione di disciplina sostanzialmente innovativa rispetto al sistema legislativo previgente - Conseguente violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti con legge delega di mero riordino - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori.

Testo

E' incostituzionale, in reazione all'art. 76 Cost. (con assorbimento delle questioni ulteriori), l'art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 per violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti con legge delega di mero riordino n. 50 del 1999, a sua volta collegata alla legge 15 marzo 1997 n. 59 (che aveva previsto un generale strumento permanente di semplificazione e di delegificazione). La norma censurata ha ad oggetto la disciplina dell'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico e consente all'autorità che abbia utilizzato a detti fini un bene immobile in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, di disporne l'acquisizione al suo patrimonio indisponibile, con l'obbligo di risarcire i danni al proprietario (c.d. «acquisizione sanante»); la disposizione regola, inoltre, tempo e contenuto dell'atto di acquisizione, l'impugnazione del medesimo, la facoltà della pubblica amministrazione di chiedere che il giudice amministrativo «disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo», fissando i criteri per la quantificazione del risarcimento del danno; anche la disciplina inerente all'acquisizione del diritto di servitù, di cui al comma 6-bis, appare strettamente ed inscindibilmente connessa con gli altri commi censurati, sia per espresso rinvio alle norme fatte oggetto di censura, sia perché ne presuppone l'applicazione e ne disciplina ulteriori sviluppi applicativi. Orbene, la legge-delega aveva conferito, sul punto, al legislatore delegato il potere di provvedere soltanto ad un coordinamento «formale» relativo a disposizioni «vigenti»; viceversa, l'istituto previsto e disciplinato dalla norma impugnata è connotato da numerosi aspetti di novità, rispetto sia alla disciplina espropriativa oggetto delle disposizioni espressamente contemplate dalla legge-delega 15 marzo 1997, n. 59, sia agli istituti di matrice prevalentemente giurisprudenziale. Alla stregua dei rilievi svolti, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, poiché la disciplina inerente all'acquisizione del diritto di servitù, di cui al comma 6-bis, appare strettamente ed inscindibilmente connessa con gli altri commi, sia per espresso rinvio alle norme fatte oggetto di censura, sia perché ne presuppone l'applicazione e ne disciplina ulteriori sviluppi applicativi.

In tema di legislazione su delega, v. citate sentenze n. 340/2007 e n. 68/1991.

Sulla illegittimità costituzionale di disposizioni strettamente ed inscindibilmente connesse ad altre espressamente censurate, v. citata sentenza n. 18/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  08/06/2001  n. 327  art. 43  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  08/03/1999  n. 50  art.