Sentenza 294/2010 (ECLI:IT:COST:2010:294)
Massima numero 34956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  04/10/2010;  Decisione del  04/10/2010
Deposito del 08/10/2010; Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Massime associate alla pronuncia:  34957


Titolo
Impiego pubblico - Sospensione ex lege dal servizio dei dipendenti pubblici a seguito di condanna, anche non definitiva, per determinati delitti - Irrilevanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione - Eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza della normativa impugnata - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, impugnato in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 36 e 97 Cost., risulta non fondata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della normativa impugnata, sollevata dalla difesa della parte privata e basata sulla riproposizione di identica quaestio già dedotta in sede giurisdizionale e disattesa dal giudice a quo, la cui motivazione sul punto, ancorché contestata, non può ritenersi, in sé, manifestamente implausibile.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/03/2001  n. 97  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte