Sentenza 294/2010 (ECLI:IT:COST:2010:294)
Massima numero 34957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  04/10/2010;  Decisione del  04/10/2010
Deposito del 08/10/2010; Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Massime associate alla pronuncia:  34956


Titolo
Impiego pubblico - Sospensione ex lege dal servizio dei dipendenti pubblici a seguito di condanna, anche non definitiva, per determinati delitti - Irrilevanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità e di uguaglianza, nonché asserita lesione del diritto di difesa e dell'effettivo e pieno diritto al lavoro ed alla giusta retribuzione - Richiesta di intervento in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Carente descrizione della fattispecie - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 36 e 97 Cost., nella parte in cui dispone, indipendentemente dall'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, che nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'art. 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. Come desumibile dalla sentenza n. 145 del 2002, la prescrizione del reato non può che coincidere con la sentenza che la dichiari, non potendosi annettere alcun rilievo giuridico all'ipotetica sussistenza di una causa di estinzione del reato, il cui ricorrere, per di più, esige un accertamento su una complessa ed articolata gamma di elementi di commisurazione - alcuni dei quali richiedenti, addirittura, indagini di fatto (quale il tempus commissi delicti) - necessariamente demandato all'autorità giudiziaria in sede di processo. Proprio perché ontologicamente privo di rilievo giuridico esterno al processo, deve necessariamente restare al di fuori del perimetro normativo in discorso qualsiasi accertamento incidenter tantum, che, nell'individuare la "non maturazione" della prescrizione, ne abbia (alla stregua di un qualunque obiter) indicato la data, futura ed ipotetica, in cui la prescrizione maturanda potrebbe essere dichiarata. E quand'anche si volesse assegnare a quell'accertamento incidentale un qualche effetto, esso non potrebbe mai essere esterno al processo e tale da coinvolgere una valutazione (in ipotesi discorde) della pubblica amministrazione. Inoltre, la citata pronuncia ha espressamente fatta salva la possibilità per il legislatore di disciplinare nuovamente la materia, anche fissando termini massimi di sospensione obbligatoria dal servizio del pubblico dipendente condannato per taluni specifici reati eventualmente diversi da quello previsto dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 ovvero modulati in relazione alla gravità del reato ed alla fase del procedimento. Dunque, ci si muove su un terreno nel quale la discrezionalità normativa è massima, con l'ovvia conseguenza di rendere per ciò solo la questione proposta inammissibile, in quanto la soluzione additata dal giudice a quo, per di più coinvolgente una valutazione incidentale della pubblica amministrazione su un tema (quale la sussistenza di una causa estintiva del reato) di diritto penale sostanziale, comporta una gamma indefinita ed indefinibile di più opzioni alternative, tutte costituzionalmente compatibili. Vi sono, comunque, altri profili negletti dal rimettente e del pari negativamente incidenti sull'ammissibilità del quesito. Posto che la questione presuppone l'esistenza di una condanna non irrevocabile e, dunque, la pendenza di un giudizio di impugnazione, il giudice a quo ha omesso di considerare che ciascuna delle numerose "componenti" normative che concorrono alla determinazione dello spirare dei termini prescrizionali - ancorché incidentalmente valutate dal giudice di primo grado - possono tutte formare oggetto di nuovo esame nel giudizio di appello o di legittimità. In proposito, rileva anche la natura del rimedio impugnatorio attivato dalle parti, essendo evidente il diverso risalto che ciascun profilo può assumere a seconda delle caratteristiche di devoluzione tipiche dei vari mezzi e delle questioni che, in materia di prescrizione, sono rilevabili ex officio. Inoltre, il rimettente - che non fornisce alcuna descrizione della fattispecie impugnatoria relativa alla vicenda penale su cui si innesta il quesito di costituzionalità - non considera che, spettando la delibazione circa l'eventuale prescrizione del reato al giudice dell'impugnazione, soltanto in presenza di un'impugnazione ammissibile (non apprezzabile dalla pubblica amministrazione incidentalmente) può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del reato, mentre l'inammissibilità dell'impugnazione, per qualsiasi causa, precluderebbe la suddetta declaratoria, alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale ormai assurto al rango di diritto vivente. Pertanto, la questione è inammissibile anche per carente descrizione della fattispecie.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 2001, v. la citata sentenza n. 145/2002.

Per la manifesta inammissibilità di questioni tese a richiedere un intervento additivo implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, v., ex multis, la citata ordinanza n. 270/2008.

Per la manifesta inammissibilità di questioni per carente descrizione della fattispecie, v., ex multis, le citate ordinanze n. 306/2009 e n. 190/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/03/2001  n. 97  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte