Reati e pene - Esercizio delle attività di intermediazione finanziaria individuate dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge-delega n. 52 del 1996, in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati - Qualificazione della fattispecie come delitto, con limiti edittali di pena superiori a quelli indicati nella legge-delega - Denunciato eccesso di delega - Errata individuazione della norma di delega - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nelle parti in cui configura come delitto la fattispecie criminosa ivi descritta e commina pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge di delega n. 52 del 1996. Come già rilevato per identiche questioni con le ordinanze n. 95 del 2010, n. 73 del 2009 e n. 194 del 2008, il rimettente ha individuato in modo errato la norma di delega alla cui stregua va apprezzata la sussistenza della dedotta violazione degli indicati parametri, svolgendo per conseguenza argomentazioni inconferenti ai fini di tale valutazione.
Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni, v. le citate ordinanze n. 95/2010, n. 73/2009 e n. 194/2008.
Sulla manifesta inammissibilità, per erronea individuazione della norma di delega, di questioni sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 382/2004 e ordinanza n. 72/2003.