Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Requisito per la partecipazione - Ammissione dei candidati iscritti all'albo degli avvocati e non anche di quelli che abbiano conseguito la sola abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - Irragionevolezza della preclusione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle questioni ulteriori.
È costituzionalmente illegittimo l'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111, nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati. Non può, infatti, dirsi ragionevole la scelta, compiuta dal legislatore, di limitare la partecipazione al concorso per magistrato ordinario esclusivamente agli iscritti all'albo che non abbiano riportato sanzioni disciplinari, senza, però, alcuna individuazione di un periodo minimo di iscrizione o di esercizio professionale. In tal modo, la disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad un requisito di ordine meramente formale, l'iscrizione all'albo forense, non idoneo a rivelare il possesso, in capo all'aspirante magistrato, di una maggiore attitudine all'esercizio della funzione giudiziaria rispetto a quanti risultino "solo" abilitati a svolgere la professione di avvocato. Inoltre, la disposizione de qua, se consente la partecipazione al concorso a chi risulti appena iscritto, al limite persino da un solo giorno, nell'albo forense, la preclude, invece, a quanti abbiano conseguito l'abilitazione, si siano iscritti all'albo ed abbiano svolto la professione addirittura per alcuni anni, per poi doversi cancellare in ragione della sopravvenienza di taluna delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto-legge n. 27 novembre 1933, n. 1578.