Ordinanza 297/2010 (ECLI:IT:COST:2010:297)
Massima numero 34960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  06/10/2010;  Decisione del  06/10/2010
Deposito del 15/10/2010; Pubblicazione in G. U. 20/10/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata del contratto di lavoro subordinato - Previsione, per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e in favore del lavoratore di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Questione di costituzionalità priva di oggetto, in quanto riferita a disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. Infatti, avendo la sentenza n. 214 del 2009 già dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione censurata, la questione è divenuta priva di oggetto.

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, v. la citata sentenza n. 214/2009.

Per la manifesta inammissibilità di identica questione, divenuta priva di oggetto per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata, v. la citata ordinanza n. 65/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2001  n. 368  art. 4  co. 

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 21  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte