Straniero - Norme della Regione Puglia per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati - Preliminare delimitazione dell'oggetto di scrutinio.
Nel giudizio di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia), impugnate in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. a), b), h) ed l), Cost. e agli artt. 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19 e 35 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere preliminarmente identificato l'ambito del sindacato cui vanno sottoposti gli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3, 4, comma 4, 5, comma 1, lett. a) e b), 6, comma 1, lett. b) e c), 10, comma 5, 13 e 14 della medesima legge regionale. Il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha dedotto l'incostituzionalità delle disposizioni da ultimo citate in quanto, applicandosi «anche ai cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno», «incidono sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati» e prevedono «interventi volti al riconoscimento o all'estensione di diritti in favore dell'immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione». Pertanto, benché tale normativa regoli molteplici e non omogenei interventi riconducibili a differenti ambiti materiali, le uniche specifiche censure proposte riguardano dette disposizioni esclusivamente nella parte in cui sarebbero riferibili agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno, nonché l'art. 1, comma 3, lett. h), e ciò in virtù dell'ampio riferimento al parametro dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.; conseguentemente, è soltanto entro questi termini e limiti che esse possono costituire oggetto di scrutinio.
Sul concorso di competenze normative, sia statali che regionali, in materia di intervento pubblico concernente gli stranieri, v. le citate sentenze n. 134/2010, n. 156/2006 e n. 300/2005.
Nel senso che lo straniero é «titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona» e, in particolare, del diritto alla salute, v. le citate sentenze n. 148/2008 e n. 252/2001.
Sulla compatibilità costituzionale di norme regionali riguardanti la tutela di diritti fondamentali degli immigrati, eventualmente non in regola con il permesso di soggiorno, v. la citata sentenza n. 269/2010.