Sentenza 299/2010 (ECLI:IT:COST:2010:299)
Massima numero 34963
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
18/10/2010; Decisione del
18/10/2010
Deposito del 22/10/2010; Pubblicazione in G. U. 27/10/2010
Titolo
Straniero - Norme della Regione Puglia per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati - Politiche regionali finalizzate a garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» - Illegittimità costituzionale.
Straniero - Norme della Regione Puglia per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati - Politiche regionali finalizzate a garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, comma 3, lett. h), della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, in quanto - stabilendo che le politiche della Regione sono finalizzate, tra l'altro, «a garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione» - contempla un intervento che concerne aspetti riconducibili al citato parametro, evocato in modo ampio, ma congruamente, dal ricorrente. Peraltro, questa conclusione si impone anche con riguardo alla disciplina del diritto di difesa dei non abbienti, che le norme statali garantiscono, nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, anche allo straniero e all'apolide residente nello Stato (artt. 74 e ss. del d.P.R. n. 115 del 2002). Pertanto, neppure in relazione a questo profilo la norma è riconducibile ad un ambito materiale di competenza regionale (in particolare, a quello dei servizi e dell'assistenza sociale).
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, comma 3, lett. h), della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, in quanto - stabilendo che le politiche della Regione sono finalizzate, tra l'altro, «a garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione» - contempla un intervento che concerne aspetti riconducibili al citato parametro, evocato in modo ampio, ma congruamente, dal ricorrente. Peraltro, questa conclusione si impone anche con riguardo alla disciplina del diritto di difesa dei non abbienti, che le norme statali garantiscono, nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, anche allo straniero e all'apolide residente nello Stato (artt. 74 e ss. del d.P.R. n. 115 del 2002). Pertanto, neppure in relazione a questo profilo la norma è riconducibile ad un ambito materiale di competenza regionale (in particolare, a quello dei servizi e dell'assistenza sociale).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
04/12/2009
n. 32
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte