Disabilità - In genere - Congedo straordinario per l'assistenza al congiunto con disabilità grave - Beneficiari - Convivente di fatto - Omessa previsione - Denunciata violazione delle garanzie poste a tutela delle formazioni sociali, del principio di eguaglianza e del diritto fondamentale alla salute - Sopravvenuta modifica della disposizione censurata secondo il verso del sollevato dubbio di legittimità costituzionale - Necessità di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 085001).
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, perché possa procedere, tenendo conto delle intervenute modifiche normative, alla rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, che disciplina i soggetti che possono fruire dei congedi per assistere un congiunto con disabilità grave. La disposizione censurata è stata significativamente modificata dall’intervenuto art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 105 del 2022, che, nell’attuare la dir. (UE) 2019/1158, ha equiparato al coniuge convivente – ai fini del godimento del congedo straordinario per l’assistenza del congiunto con disabilità grave, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 – il convivente di fatto di cui all’art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016. Lo ius superveniens ha pertanto inciso in modo significativo sul quadro normativo di riferimento, integrando il contenuto della disposizione censurata secondo il verso del sollevato dubbio di legittimità costituzionale. (Precedenti: O. 23/2023 – mass. 45355; O. 231/2022 – mass. 45196; O. 227/2022 – mass. 45139; O. 97/2022 – mass. 44823).