Sentenza 299/2010 (ECLI:IT:COST:2010:299)
Massima numero 34965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
18/10/2010; Decisione del
18/10/2010
Deposito del 22/10/2010; Pubblicazione in G. U. 27/10/2010
Titolo
Straniero - Norme della Regione Puglia per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati - Cura dei cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e dei cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultino assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «immigrazione» - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Straniero - Norme della Regione Puglia per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati - Cura dei cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e dei cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultino assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «immigrazione» - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 5 e 6, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, impugnati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., in quanto garantiscono, rispettivamente, «l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno» e le cure urgenti, essenziali e continuative «ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza». Premesso che, con riguardo ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 assicura, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, estendendo, altresì, ad essi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva e l'art. 43, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 demanda alle regioni l'individuazione delle modalità più opportune per garantire le dette cure; e che, come espressamente riconosciuto dal Ministero della Salute, i cittadini comunitari dimoranti in Italia non assistiti dagli Stati di provenienza e privi dei requisiti per l'iscrizione al SSN hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti; la norma in esame disciplina la materia della tutela della salute, per la parte di competenza della Regione, nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in ordine alla situazione dei soggetti sopra indicati.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 5 e 6, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, impugnati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., in quanto garantiscono, rispettivamente, «l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno» e le cure urgenti, essenziali e continuative «ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza». Premesso che, con riguardo ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 assicura, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, estendendo, altresì, ad essi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva e l'art. 43, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 demanda alle regioni l'individuazione delle modalità più opportune per garantire le dette cure; e che, come espressamente riconosciuto dal Ministero della Salute, i cittadini comunitari dimoranti in Italia non assistiti dagli Stati di provenienza e privi dei requisiti per l'iscrizione al SSN hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti; la norma in esame disciplina la materia della tutela della salute, per la parte di competenza della Regione, nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in ordine alla situazione dei soggetti sopra indicati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
04/12/2009
n. 32
art. 10
co. 5
legge della Regione Puglia
04/12/2009
n. 32
art. 10
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 25/07/1998
n. 286
art. 35
co. 3