Straniero - Norme della Regione Puglia per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati - Cura dei cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e dei cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultino assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale» - Difetto di argomentazione delle censure - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 5 e 6, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, censurati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h) ed l), Cost., in quanto garantiscono, rispettivamente, «l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno» e le cure urgenti, essenziali e continuative «ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza». Infatti, l'impugnazione, in relazione a tali parametri, non è suffragata da alcuna argomentazione.
Per l'inammissibilità delle questioni derivante dalla formulazione generica ed apodittica delle censure, v. la citata sentenza n. 200/2010.