Sentenza 299/2010 (ECLI:IT:COST:2010:299)
Massima numero 34967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
18/10/2010; Decisione del
18/10/2010
Deposito del 22/10/2010; Pubblicazione in G. U. 27/10/2010
Titolo
Straniero - Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, recante norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati - Ricorso del Governo - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998 proposta in via subordinata dalla difesa regionale - Irrilevanza - Impossibilità per la Corte di sollevare la questione davanti a sé.
Straniero - Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, recante norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati - Ricorso del Governo - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998 proposta in via subordinata dalla difesa regionale - Irrilevanza - Impossibilità per la Corte di sollevare la questione davanti a sé.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, lett. h), e 3, 2, 3, 4, comma 4, 5, comma 1, lett. a) e b), 6, comma 1, lett. b) e c), 10, commi 5 e 6, 13, 14 e 15, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, impugnati in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a), b), h) ed l), Cost. e agli artt. 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19 e 35 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'infondatezza delle censure comporta, indipendentemente da ogni altra considerazione, l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (e ciò anche in relazione alla questione accolta per la violazione di un parametro rispetto al quale tale norma non assume rilievo), proposta in linea subordinata dalla Regione, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Pertanto, difettano i presupposti perché la Corte possa eventualmente sollevare la questione davanti a se stessa.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, lett. h), e 3, 2, 3, 4, comma 4, 5, comma 1, lett. a) e b), 6, comma 1, lett. b) e c), 10, commi 5 e 6, 13, 14 e 15, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, impugnati in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a), b), h) ed l), Cost. e agli artt. 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19 e 35 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'infondatezza delle censure comporta, indipendentemente da ogni altra considerazione, l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (e ciò anche in relazione alla questione accolta per la violazione di un parametro rispetto al quale tale norma non assume rilievo), proposta in linea subordinata dalla Regione, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Pertanto, difettano i presupposti perché la Corte possa eventualmente sollevare la questione davanti a se stessa.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte