Sentenza 299/2010 (ECLI:IT:COST:2010:299)
Massima numero 34968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  18/10/2010;  Decisione del  18/10/2010
Deposito del 22/10/2010; Pubblicazione in G. U. 27/10/2010
Massime associate alla pronuncia:  34962  34963  34964  34965  34966  34967  34969  34970  34971  34972


Titolo
Straniero - Norme della Regione Puglia per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati - Applicabilità, qualora più favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea» - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost., nella parte in cui stabilisce che le norme di detta legge «si applicano, qualora più favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari». Premesso che il d.lgs. n. 30 del 2007, nel dare attuazione alla direttiva CE n. 38 del 2004 sul diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, ha stabilito i criteri relativi al diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e al riconoscimento in favore dei medesimi di una serie di prestazioni concernenti diritti civili e sociali; e che siffatti criteri devono essere armonizzati con le norme dell'ordinamento costituzionale italiano che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l'esercizio del diritto all'istruzione ed attengono a prestazioni connesse alla tutela di diritti fondamentali (spettanti ai cittadini neocomunitari in base all'art. 18 del TFUE, che impone sia garantita, ai cittadini comunitari che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto dell'Unione europea, la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro); non sussiste la denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti con l'Unione europea, poiché la disposizione in esame si inserisce in un quadro normativo volto a favorire la piena integrazione anche dei cittadini neocomunitari, presupposto imprescindibile per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di cittadinanza europea.

Sulla compatibilità costituzionale di una norma regionale avente contenuto sostanzialmente identico a quella in esame, v. la citata sentenza n. 269/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  04/12/2009  n. 32  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 1    co. 2  

decreto legge  25/06/2008  n. 112  art. 37    co. 2  

legge  06/08/2008  n. 133  art.