Sentenza 299/2010 (ECLI:IT:COST:2010:299)
Massima numero 34969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  18/10/2010;  Decisione del  18/10/2010
Deposito del 22/10/2010; Pubblicazione in G. U. 27/10/2010
Massime associate alla pronuncia:  34962  34963  34964  34965  34966  34967  34968  34970  34971  34972


Titolo
Straniero - Norme della Regione Puglia per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati - Applicabilità, qualora più favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie «immigrazione», «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale» - Difetto di argomentazione delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. b), h) ed l), Cost., nella parte in cui stabilisce che le norme di detta legge «si applicano, qualora più favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari», poiché l'impugnazione, in relazione a tali parametri, non è suffragata da alcuna argomentazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  04/12/2009  n. 32  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 1    co. 2  

decreto legge  25/06/2008  n. 112  art. 37    co. 2  

legge  06/08/2008  n. 133  art.