Straniero - Norme della Regione Puglia per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati - Politiche di inclusione sociale dei detenuti stranieri - Interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva nonché ai permessi premio - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento penale» - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto stabilisce che, «d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, la Regione programma interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonché ai permessi premio ex articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354». Non sussiste, infatti, la denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento penale» poiché - come attestato dalla formula lessicale del comma censurato e dalla stessa rubrica dell'art. 15 ("Politiche di inclusione sociale") - la disposizione de qua prevede, univocamente ed esclusivamente, che la Regione, nell'ambito dell'assistenza e dei servizi sociali, spettante alla propria competenza legislativa residuale, può approntare le misure assistenziali materiali, strumentali a garantire le condizioni necessarie affinché gli immigrati possano accedere alle misure alternative alla detenzione che, a seguito della sentenza n. 78 del 2007 (dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge n. 354 del 1975), possono, eventualmente, essere concesse anche agli stranieri extracomunitari entrati illegalmente nel territorio dello Stato, ovvero privi del permesso di soggiorno. La norma non interviene in nessun punto e modo sulla disciplina e sui presupposti di dette misure; inoltre, esige che la stessa programmazione degli interventi necessari per rimuovere le condizioni che potrebbero impedire l'accesso alle medesime sia effettuata d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e, quindi, dispone che la Regione debba conformarsi alle esigenze di tale organo, senza neppure prevedere alcun onere di collaborazione a carico di quest'ultimo.
Sulla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di assistenza e servizi sociali, v. la citata sentenza n. 10/2010.
Per la dichiarazione parziale di illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge n. 354 del 1975, v. la citata sentenza n. 78/2007.