Straniero - Norme della Regione Puglia per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati - Concorso della Regione all'attuazione dei principi espressi dalla Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, non ancora ratificata dall'Italia - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost., l'art. 1, comma 2, lett. h), della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, secondo cui la «Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione, in particolare, dei principi espressi», tra l'altro, «dalla Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 2003». Premesso che le Regioni non possono dare esecuzione ad accordi internazionali indipendentemente dalla legge di ratifica, ove necessaria ai sensi dell'art. 80 Cost. (essendo in tale ipotesi l'accordo internazionale certamente privo di efficacia per l'ordinamento italiano), e nel caso in cui non siano riconducibili a quelli stipulati in forma semplificata e incidenti su materia regionale; la norma in esame viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» poiché prevede di dare esecuzione alla citata Convenzione, riguardante molteplici profili eccedenti le competenze regionali, benché non sia stata ancora ratificata. La lettera della disposizione impugnata e l'ampio, generico ed indefinito riferimento all'attuazione dei principi espressi dalla Convenzione rendono, infine, palese che, contrariamente alla deduzione della Regione, neppure è possibile offrirne un'interpretazione restrittiva, ritenendo che essa renderebbe applicabili esclusivamente le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, primo comma, Cost.).
Per l'affermazione che «Tutte le attività delle Regioni volte all'attuazione ed all'esecuzione di accordi internazionali devono muoversi all'interno del quadro normativo contrassegnato dall'art. 117, quinto comma, Cost. e dalle norme interposte di cui alla (...) legge n. 131 del 2003», v. la citata sentenza n. 12/2006.
Nel senso che i «rapporti internazionali» e la «politica estera» (art. 117, secondo comma, lett. a, Cost.) sono, rispettivamente, «riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento» ed alla «attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo», v. le citate sentenze n. 258/2008, n. 131/2008 e n. 211/2006.
Sull'impossibilità per le Regioni di dare esecuzione ad accordi internazionali indipendentemente dalla legge di ratifica, quando sia «necessaria ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, anche perché in tal caso l'accordo internazionale è certamente privo di efficacia per l'ordinamento italiano», v. la citata sentenza n. 379/2004.
In relazione al «generale canone ermeneutico del "legislatore non ridondante"», v. la citata sentenza n. 226/2010.