Professioni - Norme della Regione Basilicata - Istituzione della figura professionale di autista soccorritore, con compiti e funzioni riconducibili direttamente allo svolgimento di professioni sanitarie - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di regolamentare e organizzare il percorso di formazione professionale per il conseguimento del titolo abilitativo - Violazione del principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37, avente ad oggetto la regolamentazione della figura professionale dell'autista soccorritore. Premesso che la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, e che tale principio si configura quale limite di origine generale, invalicabile dalla normativa regionale, la legge regionale censurata, istituendo la figura di autista soccorritore e regolandone il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato di qualifica, nonché attribuendole compiti e funzioni riconducibili direttamente allo svolgimento di professioni sanitarie, non rispetta il detto limite di ordine generale, imposto dall'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni.
Sulla configurazione, quale limite di ordine generale, del principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, v. citate sentenze n. 179 del 2008, n. 153 del 2006, nonché, ex plurimis, sentenze n. 424 del 2006 e n. 57 del 2007.