Consuetudine internazionale - In genere - Immunità degli Stati - Deroghe - Necessità di garantire il diritto fondamentale al giudice in caso occorra accertare il danno da crimini di guerra - Conseguente possibilità di adire la Germania nel giudizio di cognizione avente ad oggetto i danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich - Vigenza dell'immunità ristretta degli Stati nel processo di esecuzione. (Classif. 061001).
L’immunità dei beni dello Stato estero dall’esecuzione forzata viene in rilievo quale limite alla pignorabilità, ma non incide sulla giurisdizione, che sussiste in sede di esecuzione con il limite riveniente dal canone dell’immunità ristretta degli Stati. Tale immunità “ristretta” opera, di norma, con riguardo sia ai giudizi di cognizione, sia alle procedure esecutive; tuttavia, per effetto della sentenza costituzionale n. 238 del 2014, conosce una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità quali quelli compiuti dalle forze del Terzo Reich, poiché deve riconoscersi il “diritto al giudice” – compreso fra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale – ove l’oggetto dell’accertamento concerna il danno da crimini di guerra; pertanto, in tali casi, sussiste la giurisdizione del giudice comune quanto al giudizio di cognizione. (Precedenti: S. 238/2014 - mass 38136; S. 277/2012 - mass 36751; S. 329/1992 - mass 18615; S. 18/1982 - mass 9566).
È riconosciuta la giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell’ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii piuttosto che acta iure imperii, commessi (o iniziati con atti come la deportazione forzata) sul territorio italiano. (Precedente: S. 238/2014 - mass 38135).
Se, nel giudizio di cognizione, vale la regola derogatoria all’immunità ristretta degli Stati nella particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra, nella diversa sede del processo esecutivo il canone dell’immunità ristretta degli Stati vale a limitare i beni suscettibili di pignoramento e di esecuzione forzata. In tal caso, infatti, il diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale, mediante azione in executivis di promovimento dell’espropriazione forzata, è comunque garantito, anche se esercitabile – sulla base della norma consuetudinaria di diritto internazionale come riconosciuta dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012 –, solo sui beni che attengono all’attività iure gestionis dello Stato, con esclusione di quelli riferibili ad una funzione pubblicistica, ossia ad attività iure imperii, senza che a ciò sia di ostacolo alcun controlimite. (Precedenti: S. 140/2022 - mass 44837; S. 128/2021 - mass. 43960).