Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Milano - Insussistenza del nesso funzionale tra dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare ed espletamento delle funzioni - Inesistenza di atti parlamentari tipici, anteriori o contestuali, ai quali riferire le dichiarazioni - Insufficienza del mero riferimento all'attività parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità
In relazione al Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano in occasione di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore a seguito di deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica, va dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Raffaele Jannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento di detta delibera di insindacabilità. Nella specie, la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non indica atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni in esame, compiuti dallo stesso senatore, ai quali, per il loro contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto. Orbene, il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, in quanto esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilità, a garanzia delle prerogative delle Camere e non di un privilegio personale conseguente alla mera "qualità" di parlamentare), bensì un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost.
In tema di nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, v. citate sentenze n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171/2008, n. 11 e n. 10/2000.
Sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, v. citata sentenza n. 120/2004.In senso analogo, v. citate sentenze 330/2008 e n. 135/2008, n. 302, n. 166 e n. 152/2007.