Sentenza 302/2010 (ECLI:IT:COST:2010:302)
Massima numero 34976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  18/10/2010;  Decisione del  18/10/2010
Deposito del 22/10/2010; Pubblicazione in G. U. 27/10/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Disciplina delle concessioni demaniali marittime - Introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di nuovi criteri per la determinazione dei canoni annui per concessioni, rilasciate o rinnovate, con finalità turistico-ricreative, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi - Ritenuta lesione dei principi di uguaglianza, affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici, buon andamento della pubblica amministrazione e capacità contributiva - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Innanzitutto, deve escludersi la presunta lesione dell'affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici, che deriverebbe dall'incidenza sui rapporti in corso dei nuovi criteri di determinazione dei canoni concessori, in quanto l'intervento del legislatore non è stato né improvviso e imprevedibile, né ingiustificato rispetto allo scopo perseguito di assicurare maggiori entrate all'erario e di perequare le situazioni dei soggetti che svolgono attività commerciali, avvalendosi di beni pubblici, e quelle di altri soggetti che svolgono le identiche attività, ma assoggettati ai prezzi di mercato relativi all'utilizzazione di beni di proprietà privata. Neppure può accogliersi la censura basata su una presunta discriminazione tra utilizzatori di pertinenze demaniali marittime e soggetti locatari di aree di proprietà privata: non solo non vi è discriminazione nel tendenziale avvicinamento delle due situazioni, dal punto di vista del costo dell'utilizzazione, ma si deve riconoscere che l'intervenuto aumento dei canoni riduce l'ingiustificata posizione di vantaggio di chi possa, nel medesimo contesto territoriale, usufruire di concessioni demaniali rispetto a chi, invece, sia costretto a rivolgersi al mercato immobiliare. Né sussiste una discriminazione tra concessionari di pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi e concessionari di beni pubblici dello stesso tipo destinati ad altre utilizzazioni, ad esempio abitative; la differenza di trattamento trova giustificazione nella diversa attitudine dei beni pubblici a produrre reddito per i concessionari, che certamente è maggiore se gli stessi vengono destinati alle attività considerate dalla norma censurata, piuttosto che a destinazioni diverse, che ne implicano il mero godimento, senza un attivo sfruttamento economico. Infine, anche la censura riferita all'art. 53 Cost., è infondata, giacché i canoni demaniali marittimi non hanno natura tributaria, ma sono corrispettivi dell'uso di un bene di proprietà dello Stato e costituiscono quindi un prezzo pubblico calcolato in base a criteri stabiliti dalla legge.

In tema di affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, v. citate sentenze n. 264/2005, n. 236 e n. 206/2009.

In tema di adeguamento dei canoni di godimento dei beni pubblici, v. citata sentenza n. 88/1997.

Sulla natura giuridica dei canoni demaniali marittimi quali corrispettivi dell'uso di un bene di proprietà dello Stato, v. citate sentenze n. 174/1998 e n. 311/1995.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 251

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte