Sentenza 303/2010 (ECLI:IT:COST:2010:303)
Massima numero 34977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
20/10/2010; Decisione del
20/10/2010
Deposito del 28/10/2010; Pubblicazione in G. U. 03/11/2010
Massime associate alla pronuncia:
34978
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento tardivo delle parti private - Inammissibilità.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento tardivo delle parti private - Inammissibilità.
Testo
Deve dichiararsi inammissibile l'intervento spiegato delle parti private nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, in quanto tardivo rispetto al termine, di carattere perentorio, prescritto dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il quale dispone che l'atto di intervento «deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio».
In senso analogo, v. citate sentenze n. 263/2009 e n. 215/2009.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte