Sentenza 303/2010 (ECLI:IT:COST:2010:303)
Massima numero 34978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  20/10/2010;  Decisione del  20/10/2010
Deposito del 28/10/2010; Pubblicazione in G. U. 03/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  34977


Titolo
Impiego pubblico - Stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti da un triennio negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali competenti e con non meno di centoventi giorni di servizio effettivo - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti da un triennio negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali competenti e con non meno di centoventi giorni di servizio effettivo. La disposizione denunciata, anzitutto, non viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto l'intento del legislatore è stato quello di stabilizzare personale volontario dei vigili del fuoco munito di comprovata e aggiornata professionalità; in questo contesto, la preferenza accordata ai lavoratori effettivamente utilizzati per almeno centoventi giorni negli ultimi cinque anni rispetto agli altri rimasti inattivi, seppure iscritti da più tempo negli appositi elenchi, soddisfa tale esigenza. Quanto poi all'ulteriore contrasto con l'art. 3 Cost. per la denunziata incongruenza del parametro temporale prescelto, la disposizione che consente di stabilizzare il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è norma di carattere eccezionale. Sicché, nell'ambito della discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nella modulazione delle discipline di natura derogatoria, il limite quinquennale è con tutta evidenza, non solo coerente con la finalità di premiare le professionalità più aggiornate, ma altresì sorretto da insuperabili esigenze economiche sottese alle dimensioni contenute del fondo da cui attingere i mezzi necessari alla stabilizzazione. Il vincolo delle risorse disponibili, insomma, preclude - non irragionevolmente - l'adozione di requisiti talmente ampi da determinare un'eccessiva crescita degli aspiranti, con oneri insostenibili per la finanza pubblica. Né, infine, può essere considerata di per sé sola arbitraria l'opzione legislativa di valorizzare la collocazione temporale del servizio prestato ai fini del riconoscimento di un dato beneficio in favore di pubblici dipendenti.

Sulla discrezionalità del legislatore circa la modulazione delle discipline di natura derogatoria, v. citate sentenza n. 376/2008 e ordinanza n. 59/2010.

Sull'opzione legislativa di valorizzare la collocazione temporale del servizio prestato ai fini del riconoscimento di un dato beneficio in favore di pubblici dipendenti, v. citate sentenza n. 430/2004 e ordinanza n. 439/2001.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 519

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte