Sentenza 304/2010 (ECLI:IT:COST:2010:304)
Massima numero 34980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/10/2010;  Decisione del  20/10/2010
Deposito del 28/10/2010; Pubblicazione in G. U. 03/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  34979


Titolo
Amministrazione pubblica - Assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze e i contratti, anche a termine, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro - Decadenza automatica in assenza di conferma entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro (c.d. " spoils system ") - Denunciata violazione dei principi di continuità e di buon andamento dell'azione amministrativa - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24-bis, del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto - stabilendo che «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine», conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, «decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro» - lederebbe i principi di continuità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Premesso che i suddetti uffici, svolgendo un'attività strumentale rispetto a quella del Ministro, si collocano in un ambito organizzativo - diverso da quello proprio degli organi burocratici - riservato all'attività politica con compiti di supporto delle funzioni di governo e di raccordo tra queste e quelle amministrative di competenza dei dirigenti; che, in questa prospettiva, non assume rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la distinzione funzionale tra le attribuzioni del Ministero e quelle degli uffici in esame, dovendo, al contrario, sussistere tra loro un'intima compenetrazione e coesione che giustifichi un rapporto strettamente fiduciario finalizzato alla compiuta definizione dell'indirizzo politico-amministrativo; e che la separazione di funzioni, ritenuta dalla giurisprudenza costituzionale necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, deve essere assicurata esclusivamente tra l'attività svolta dai Ministri, con il supporto degli uffici di diretta collaborazione, e quella esercitata dagli organi burocratici, cui spetta la funzione di amministrazione attiva; la previsione legislativa de qua si giustifica in ragione del rapporto strettamente fiduciario che deve sussistere tra l'organo di governo e tutto il personale di cui esso si avvale per svolgere l'attività di indirizzo politico-amministrativo. Al momento del cambio nella direzione del Ministero è, dunque, legittimo prevedere l'azzeramento degli incarichi esistenti, che possono essere confermati qualora il Ministro ritenga che il personale in servizio possa godere della sua fiducia. In definitiva, così come la nomina del personale (anche dirigenziale) può avvenire, in base alla normativa vigente, intuitu personae, senza predeterminazione di rigidi criteri da osservare nell'adozione dell'atto di assegnazione all'ufficio, allo stesso modo, e simmetricamente, è possibile in qualunque momento interrompere il rapporto in corso qualora sia venuta meno la fiducia che deve caratterizzare in maniera costante lo svolgimento del rapporto stesso. Né si potrebbe obiettare, come fa il rimettente, che le esposte conclusioni non varrebbero per tutto il personale, ma soltanto per il capo di Gabinetto. Infatti, l'attuale configurazione degli uffici di diretta collaborazione impedisce, in linea con i compiti ad essi assegnati, di scindere l'attività di chi svolge funzioni "apicali" da quella del restante personale, poiché l'unitarietà di tali uffici, pur nella diversità dei compiti espletati dagli addetti, giustifica un trattamento normativo omogeneo in relazione alle modalità di cessazione degli incarichi conferiti.

Sulla distinzione fra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, strumentale alla piena attuazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, v. la citata sentenza n. 103/2007, ove è sottolineata la necessità che il rapporto di ufficio, pur se caratterizzato dalla temporaneità dell'incarico, sia connotato «da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare» l'effettivo rispetto dei principi consacrati dall'art. 97 Cost.

Sull'illegittimità costituzionale di meccanismi di decadenza automatica lesivi della continuità dell'azione amministrativa, v. le citate sentenze n. 224/2010 e n. 34/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  18/05/2006  n. 181  art. 1  co. 24

legge  17/07/2006  n. 233  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte