Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Direzione delle Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche - Riserva al solo personale medico, con conseguente esclusione del personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, nonché asserito contrasto con la normativa statale in materia - Sopravvenuta modificazione della disciplina impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., nella parte in cui riservano al solo personale medico la direzione delle Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche e non anche al personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disciplina regionale impugnata è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. a), b) e c), della legge regionale n. 4 del 2010, che ha eliminato il profilo censurato dal rimettente, relativo all'esclusione del personale sanitario diverso da quello medico dalla direzione delle Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche. Pertanto, le modifiche del quadro normativo rendono necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.
Sulla restituzione degli atti al rimettente per jus superveniens, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 162/2010, n. 145/2010 e n. 129/2010.