Esecuzione forzata - In genere - Esecuzione nei confronti dei beni appartenenti alla Repubblica Federale di Germania sul territorio italiano per crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, sulla base di una sentenza di condanna passata in giudicato - Istituzione, da parte dello Stato italiano, di apposito Fondo di ristoro cui rivalersi entro un termine decadenziale, ad esclusivo vantaggio dei cittadini italiani - Conseguente impossibilità di esercitare l'azione esecutiva, ed estinzione di quelle in corso - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto alla effettività della tutela giurisdizionale e del principio di uguaglianza tra Stati sovrani e di parità tra le parti processuali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 097001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, sez. quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. dell’art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come conv., che ha previsto, a fronte dell’istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. La disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l’obbligo di rispetto dell’Accordo di Bonn del 1961 tra Germania e Italia e la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale. Se la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall’art. 24 Cost. comprende anche la fase dell’esecuzione forzata, tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale, per altro verso costituisce un principio dell’ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati – come, nel caso in esame, l’Accordo di Bonn del 1961 –, le cui disposizioni sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna (art. 117, primo comma, Cost.). Può allora dirsi che l’estinzione ex lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l’immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c’è l’incertezza legata all’operatività dell’immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva. La necessità di bilanciamento segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, senza che sussista neppure disparità di trattamento tra le procedure esecutive instaurate sulla base di titoli formati dall’autorità giudiziaria italiana e quelle promosse in forza di titoli costituiti da pronunce di un giudice straniero, ritualmente delibate dall’autorità giudiziaria italiana, visto che si è previsto anche per queste ultime, in sede di conversione della disposizione censurata, non possono essere proseguite e sono estinte d’ufficio. (Precedenti: S. 102/2020 - mass 26872; S. 364/2007 - mass 31759; S. 349/2007 - mass 31727; S. 348/2007 - mass 31715; S. 522/2002; S. 103/1995 - mass 22056; S. 329/1992 - mass 18616; S. 185/1981 - mass. 11549).