Sentenza 309/2010 (ECLI:IT:COST:2010:309)
Massima numero 34985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  02/11/2010;  Decisione del  02/11/2010
Deposito del 05/11/2010; Pubblicazione in G. U. 10/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  34986


Titolo
Istruzione - Norme della Regione Toscana - Offerta di percorsi formativi per attuare l'obbligo di istruzione e prevenire l'abbandono scolastico - Ricorso del Governo - Asserita introduzione, in modo unilaterale e senza intesa con lo Stato, di un percorso di formazione professionale diverso da quello individuato dalla disciplina statale, con violazione delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali della materia e del principio di leale collaborazione - Disposizioni non investite dalle censure sollevate dal ricorrente - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 4, 5 e 6, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63, promossa in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera n), e terzo, e 118 della Costituzione, in quanto detti commi non risultano investiti dalle censure sollevate dal ricorrente, che riguardano, piuttosto, in via diretta, il comma 2 dello stesso art. 13 e, in via indiretta, il comma 3, che è strettamente connesso al precedente e non ha contenuto autonomo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  26/07/2002  n. 32  art. 13  co. 1

legge della Regione Toscana  26/07/2002  n. 32  art. 13  co. 4

legge della Regione Toscana  26/07/2002  n. 32  art. 13  co. 5

legge della Regione Toscana  26/07/2002  n. 32  art. 13  co. 6

legge della Regione Toscana  05/11/2009  n. 63  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte