Sentenza 309/2010 (ECLI:IT:COST:2010:309)
Massima numero 34986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  02/11/2010;  Decisione del  02/11/2010
Deposito del 05/11/2010; Pubblicazione in G. U. 10/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  34985


Titolo
Istruzione - Norme della Regione Toscana - Offerta di percorsi formativi per attuare l'obbligo di istruzione e prevenire l'abbandono scolastico - Introduzione, in modo unilaterale e senza intesa con lo Stato, di un percorso di formazione professionale diverso da quello individuato dalla disciplina statale, con conseguente violazione delle norme generali sull'istruzione e del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. Le disposizioni censurate violano le norme generali sull'istruzione (contenute nel legislativo 15 aprile 2005, n. 76), che debbono essere dettate in via esclusiva dallo Stato (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.), in quanto esse, nell'introdurre un «percorso» formativo diverso rispetto a quelli contemplati dalla disciplina statale per assolvere l'obbligo scolastico, rompono l'unità del «sistema di istruzione e formazione», dando luogo a una soluzione ibrida che costituisce un tertium genus nei confronti dei «percorsi» (sia ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale. Inoltre, l'obbligo di istruzione appartiene a quella categoria di «disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio di istruzione». Le medesime disposizioni impugnate violano, altresì, il principio di leale collaborazione, in quanto il nuovo percorso formativo è stato introdotto dalla Regione Toscana unilateralmente, prima della data all'epoca fissata dalla legge statale e prima che fossero raggiunti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni espressamente previsti dalla legge; in particolare, quello del 29 aprile 2010, con il quale, facendo riferimento a precedenti accordi (19 giugno 2003, 15 gennaio 2004, 5 ottobre 2006, 5 febbraio 2009) e intese (20 marzo 2008), sono stati definiti, tra l'altro, «le competenze di base che tutti gli studenti devono acquisire nei percorsi di istruzione e formazione professionale» e «il repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale». La Regione, quindi, ha provveduto non soltanto in anticipo sui tempi previsti, ma anche senza poter tener conto della determinazione concertata del repertorio delle figure professionali e delle competenze che gli allievi debbono acquisire.

In tema di norme generali sull'istruzione, v. citata sentenza n. 200/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  26/07/2002  n. 32  art. 13  co. 2

legge della Regione Toscana  26/07/2002  n. 32  art. 13  co. 3

legge della Regione Toscana  05/11/2009  n. 63  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  28/03/2003  n. 53  art. 2    co. 1  lett. c)

legge  28/03/2003  n. 53  art. 2    co. 1  lett. d)

legge  10/02/2000  n. 30  art. 1    co. 3  

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 622  

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 624  

decreto legislativo  17/10/2005  n. 226  art. 1    co. 5  

decreto legislativo  17/10/2005  n. 226  art. 28