Sentenza 310/2010 (ECLI:IT:COST:2010:310)
Massima numero 34989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
02/11/2010; Decisione del
02/11/2010
Deposito del 05/11/2010; Pubblicazione in G. U. 10/11/2010
Titolo
Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale - Esclusione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Reiezione.
Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale - Esclusione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), impugnato in riferimento agli artt. 24, 97, primo comma, e 113 Cost., non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa erariale. Infatti, il T.A.R. ha motivato, sia pure in termini concisi, sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza ed ha aggiunto che il dettato normativo conduce ad escludere in modo espresso l'obbligo di motivazione per il provvedimento impugnato nel giudizio a quo, così rendendo palese, in forma implicita ma chiara, di non poter ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Si tratta di valutazioni non implausibili, che consentono di dare ingresso alla questione di legittimità costituzionale.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), impugnato in riferimento agli artt. 24, 97, primo comma, e 113 Cost., non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa erariale. Infatti, il T.A.R. ha motivato, sia pure in termini concisi, sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza ed ha aggiunto che il dettato normativo conduce ad escludere in modo espresso l'obbligo di motivazione per il provvedimento impugnato nel giudizio a quo, così rendendo palese, in forma implicita ma chiara, di non poter ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Si tratta di valutazioni non implausibili, che consentono di dare ingresso alla questione di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
09/04/2008
n. 81
art. 14
co. 1
decreto legislativo
03/08/2009
n. 106
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte