Lavoro e occupazione - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale - Esclusione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - Elusione dei principi di pubblicità, di trasparenza e di conoscibilità dell'azione amministrativa - Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Incidenza sul diritto di difesa nei confronti dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, 97, primo comma, e 113 Cost., l'art. 14, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ivi previsti non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'art. 3, comma 1, della suddetta legge n. 241, concernente l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Premesso che tale obbligo, funzionale alla conoscibilità ed alla trasparenza dell'azione amministrativa, è radicato negli artt. 97 e 113 Cost. in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale; l'impugnata disposizione elude i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, pure affermati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, ai quali va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.). Inoltre, essa vanifica l'esigenza di conoscibilità dell'azione amministrativa (intrinseca ai medesimi principi di buon andamento e di imparzialità) che si realizza proprio attraverso la motivazione, quale strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall'autorità amministrativa nell'adozione, in particolare, di provvedimenti discrezionali e lesivi delle situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario. Né può essere condiviso l'argomento della difesa erariale secondo cui la norma in esame sarebbe diretta «al rispetto delle esigenze di celerità e di non aggravamento del procedimento, con prevalenza dell'interesse pubblico primario tutelato dall'art. 97 Cost. in considerazione della particolare finalità della disposizione, per la quale l'esclusione dell'applicabilità della legge n. 241 del 1990 si è resa necessaria per evitare che il provvedimento di sospensione venga adottato solo all'esito del procedimento sanzionatorio». Invero, la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall'esigenza che l'amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria.
Sul principio di pubblicità dell'azione amministrativa, v. la citata sentenza n. 104/2006.