Sentenza 311/2010 (ECLI:IT:COST:2010:311)
Massima numero 34991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
02/11/2010; Decisione del
02/11/2010
Deposito del 05/11/2010; Pubblicazione in G. U. 10/11/2010
Massime associate alla pronuncia:
34992
Titolo
Università - Professori collocati in aspettativa - Attribuzione della facoltà di modificare, in corso di aspettativa, il regime di impegno precedentemente scelto ai soli professori a tempo pieno e non anche ai professori a tempo definito - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di effettiva valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Reiezione.
Università - Professori collocati in aspettativa - Attribuzione della facoltà di modificare, in corso di aspettativa, il regime di impegno precedentemente scelto ai soli professori a tempo pieno e non anche ai professori a tempo definito - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di effettiva valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705, impugnato in riferimento all'art. 3 Cost., non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione dedotta dalla difesa erariale e basata sull'assunto che il rimettente si limiterebbe «ad accogliere acriticamente le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla difesa del ricorrente», poiché l'ordinanza di rimessione, sia pure ad un livello minimo di sufficienza, dà conto dei motivi che hanno indotto il T.A.R. a sollevare la questione di costituzionalità. Infatti, essa riporta in sintesi gli argomenti addotti dal ricorrente nel giudizio a quo a sostegno della denunziata disparità di trattamento e individuati nel rilievo che soltanto ai docenti in regime di tempo pieno al momento del collocamento in aspettativa è consentito, anche durante tale periodo, di optare per il regime d'impegno a tempo definito, mentre analoga facoltà non è data ai professori che, essendo al momento iniziale dell'aspettativa in regime d'impegno a tempo definito, intendano passare, sempre durante l'aspettativa medesima, all'impegno a tempo pieno. Il rimettente aderisce a tale rilievo, ravvisando in detta disciplina «un'illegittima compressione della facoltà di scelta per l'odierno istante». Inoltre, il T.A.R. condivide il presunto carattere illogico del menzionato divieto normativo, che renderebbe «irreversibile durante il periodo di aspettativa - e nel particolare caso del ricorrente in via definitiva - una determinata scelta di impegno universitario che era stata compiuta precedentemente al collocamento in aspettativa, in un momento in cui non potevano essere valutate compiutamente le conseguenze di tale scelta». Pertanto, un apparato argomentativo nell'ordinanza di rimessione sussiste, ancorché esposto in forma molto concisa.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705, impugnato in riferimento all'art. 3 Cost., non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione dedotta dalla difesa erariale e basata sull'assunto che il rimettente si limiterebbe «ad accogliere acriticamente le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla difesa del ricorrente», poiché l'ordinanza di rimessione, sia pure ad un livello minimo di sufficienza, dà conto dei motivi che hanno indotto il T.A.R. a sollevare la questione di costituzionalità. Infatti, essa riporta in sintesi gli argomenti addotti dal ricorrente nel giudizio a quo a sostegno della denunziata disparità di trattamento e individuati nel rilievo che soltanto ai docenti in regime di tempo pieno al momento del collocamento in aspettativa è consentito, anche durante tale periodo, di optare per il regime d'impegno a tempo definito, mentre analoga facoltà non è data ai professori che, essendo al momento iniziale dell'aspettativa in regime d'impegno a tempo definito, intendano passare, sempre durante l'aspettativa medesima, all'impegno a tempo pieno. Il rimettente aderisce a tale rilievo, ravvisando in detta disciplina «un'illegittima compressione della facoltà di scelta per l'odierno istante». Inoltre, il T.A.R. condivide il presunto carattere illogico del menzionato divieto normativo, che renderebbe «irreversibile durante il periodo di aspettativa - e nel particolare caso del ricorrente in via definitiva - una determinata scelta di impegno universitario che era stata compiuta precedentemente al collocamento in aspettativa, in un momento in cui non potevano essere valutate compiutamente le conseguenze di tale scelta». Pertanto, un apparato argomentativo nell'ordinanza di rimessione sussiste, ancorché esposto in forma molto concisa.
Atti oggetto del giudizio
legge
09/12/1985
n. 705
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte