Sentenza 311/2010 (ECLI:IT:COST:2010:311)
Massima numero 34992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
02/11/2010; Decisione del
02/11/2010
Deposito del 05/11/2010; Pubblicazione in G. U. 10/11/2010
Massime associate alla pronuncia:
34991
Titolo
Università - Professori collocati in aspettativa - Attribuzione della facoltà di modificare, in corso di aspettativa, il regime di impegno precedentemente scelto ai soli professori a tempo pieno e non anche ai professori a tempo definito - Asserita ingiustificata disparità di trattamento, nonché ritenuta illogicità della norma impugnata - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Università - Professori collocati in aspettativa - Attribuzione della facoltà di modificare, in corso di aspettativa, il regime di impegno precedentemente scelto ai soli professori a tempo pieno e non anche ai professori a tempo definito - Asserita ingiustificata disparità di trattamento, nonché ritenuta illogicità della norma impugnata - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705, impugnato, in relazione all'art. 3 Cost., in quanto, con riferimento ai professori universitari collocati in aspettativa, attribuisce la facoltà di modificare, nel corso dell'aspettativa medesima, il regime di impegno precedentemente scelto ai soli professori a tempo pieno e non anche ai professori a tempo definito. Invero, i regimi di impegno a tempo definito e a tempo pieno sono notevolmente diversi: infatti, il primo - incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e dei corsi di dottorato di ricerca - è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti (escluso l'esercizio del commercio e dell'industria). Per contro, il tempo pieno è connotato da un'assoluta incompatibilità con altre attività, con esclusione soltanto delle perizie giudiziarie e di particolari incarichi normativamente indicati. Il legislatore ha così operato una differenziazione tra i docenti di ruolo a seconda che essi intendano, sulla base di una scelta soggettiva e personale, dedicare la loro attività esclusivamente all'insegnamento universitario o, invece, svolgere anche attività professionali, cioè esulanti da quella didattica e scientifica che è caratteristica fondamentale del docente universitario. Vi è, quindi, una significativa diversità di stato giuridico che rende non omogenee le posizioni dei docenti a tempo pieno e quelle dei docenti a tempo definito e giustifica una diversità di trattamento in presenza di situazioni specifiche. L'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980 ha previsto il collocamento in aspettativa obbligatoria per i professori ordinari (a tempo pieno o definito) in caso di elezione o nomina ad importanti incarichi istituzionali. La norma censurata dispone, per entrambe le categorie di professori in aspettativa, il mantenimento del regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza. Inoltre, essa aggiunge, sempre per entrambe le categorie, che una nuova opzione può essere esercitata al termine dell'aspettativa, con effetto dall'anno accademico successivo, ed introduce un'eccezione per i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno, ai quali è consentito, nell'arco di tempo ivi indicato, di optare per il tempo definito. Tale disposizione derogatoria non soltanto non crea alcuna ingiustificata disparità di trattamento, avuto riguardo al carattere non omogeneo dello stato giuridico degli appartenenti all'una o all'altra categoria, ma non si rivela neppure irragionevole. Essa, infatti, è coerente con la posizione del docente a tempo definito che, avendo minori obblighi verso l'Università di appartenenza, ha maggiori possibilità di conciliare gli impegni connessi alla carica ricoperta (che, in linea di principio, creano comunque una situazione di incompatibilità) con le attività in ambito universitario consentite dal d.P.R. n. 382 del 1980, sicché ben si spiega che il legislatore abbia inteso favorire il passaggio dal regime a tempo pieno a quello a tempo definito. Lo stesso non può dirsi per il percorso inverso, perché il tempo pieno postula l'obbligo per il docente di dedicarsi in via principale ed assorbente ai compiti istituzionali dell'Università di appartenenza, sicché tale regime appare incompatibile con le cariche e gli uffici previsti dal suddetto art. 13 in modo molto più marcato del regime a tempo definito. Ciò giustifica la mancata previsione della possibilità, in costanza di aspettativa, di passare dal tempo definito al tempo pieno. Né vale addurre che la norma renderebbe irreversibile, durante il periodo di aspettativa, una scelta di impegno universitario compiuta in precedenza, in un momento in cui non potevano essere valutate compiutamente le conseguenze di tale scelta, poiché, quando il ricorrente nel giudizio principale fu collocato in aspettativa, il quadro normativo rilevante era già definito, sicché il docente ben poteva compiere ogni valutazione riguardo alle conseguenze derivanti dall'accettazione dell'incarico.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705, impugnato, in relazione all'art. 3 Cost., in quanto, con riferimento ai professori universitari collocati in aspettativa, attribuisce la facoltà di modificare, nel corso dell'aspettativa medesima, il regime di impegno precedentemente scelto ai soli professori a tempo pieno e non anche ai professori a tempo definito. Invero, i regimi di impegno a tempo definito e a tempo pieno sono notevolmente diversi: infatti, il primo - incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e dei corsi di dottorato di ricerca - è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti (escluso l'esercizio del commercio e dell'industria). Per contro, il tempo pieno è connotato da un'assoluta incompatibilità con altre attività, con esclusione soltanto delle perizie giudiziarie e di particolari incarichi normativamente indicati. Il legislatore ha così operato una differenziazione tra i docenti di ruolo a seconda che essi intendano, sulla base di una scelta soggettiva e personale, dedicare la loro attività esclusivamente all'insegnamento universitario o, invece, svolgere anche attività professionali, cioè esulanti da quella didattica e scientifica che è caratteristica fondamentale del docente universitario. Vi è, quindi, una significativa diversità di stato giuridico che rende non omogenee le posizioni dei docenti a tempo pieno e quelle dei docenti a tempo definito e giustifica una diversità di trattamento in presenza di situazioni specifiche. L'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980 ha previsto il collocamento in aspettativa obbligatoria per i professori ordinari (a tempo pieno o definito) in caso di elezione o nomina ad importanti incarichi istituzionali. La norma censurata dispone, per entrambe le categorie di professori in aspettativa, il mantenimento del regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza. Inoltre, essa aggiunge, sempre per entrambe le categorie, che una nuova opzione può essere esercitata al termine dell'aspettativa, con effetto dall'anno accademico successivo, ed introduce un'eccezione per i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno, ai quali è consentito, nell'arco di tempo ivi indicato, di optare per il tempo definito. Tale disposizione derogatoria non soltanto non crea alcuna ingiustificata disparità di trattamento, avuto riguardo al carattere non omogeneo dello stato giuridico degli appartenenti all'una o all'altra categoria, ma non si rivela neppure irragionevole. Essa, infatti, è coerente con la posizione del docente a tempo definito che, avendo minori obblighi verso l'Università di appartenenza, ha maggiori possibilità di conciliare gli impegni connessi alla carica ricoperta (che, in linea di principio, creano comunque una situazione di incompatibilità) con le attività in ambito universitario consentite dal d.P.R. n. 382 del 1980, sicché ben si spiega che il legislatore abbia inteso favorire il passaggio dal regime a tempo pieno a quello a tempo definito. Lo stesso non può dirsi per il percorso inverso, perché il tempo pieno postula l'obbligo per il docente di dedicarsi in via principale ed assorbente ai compiti istituzionali dell'Università di appartenenza, sicché tale regime appare incompatibile con le cariche e gli uffici previsti dal suddetto art. 13 in modo molto più marcato del regime a tempo definito. Ciò giustifica la mancata previsione della possibilità, in costanza di aspettativa, di passare dal tempo definito al tempo pieno. Né vale addurre che la norma renderebbe irreversibile, durante il periodo di aspettativa, una scelta di impegno universitario compiuta in precedenza, in un momento in cui non potevano essere valutate compiutamente le conseguenze di tale scelta, poiché, quando il ricorrente nel giudizio principale fu collocato in aspettativa, il quadro normativo rilevante era già definito, sicché il docente ben poteva compiere ogni valutazione riguardo alle conseguenze derivanti dall'accettazione dell'incarico.
Sul regime giuridico dei docenti universitari a tempo definito, v. la citata sentenza n. 145/1985.
Atti oggetto del giudizio
legge
09/12/1985
n. 705
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte