Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Necessità del fascicolo di fabbricato per ogni incremento volumetrico o mutamento d'uso da redigere con le modalità e i contenuti definiti da apposito regolamento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione del canone di ragionevolezza, del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, della libertà di iniziativa economica, del diritto di proprietà, della riserva di legge statale per le prestazioni imposte, nonché della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ovvero, in subordine, dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Formulazione delle singole censure senza sufficiente sviluppo argomentativo - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (riguardanti l'obbligo del fascicolo di fabbricato per ogni incremento volumetrico o mutamento d'uso, da redigere con le modalità e i contenuti definiti da apposito regolamento), proposta in riferimento agli articoli 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto le doglianze vengono basate esclusivamente sull'assunto (non altrimenti dimostrato) della non conformità delle previsioni oggetto di impugnazione ai parametri di volta in volta evocati: esse, dunque, non rispondono ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la valida proposizione di una questione di legittimità costituzionale, a maggior ragione nei giudizi proposti in via principale.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 119, n. 45/2010 e n. 139/2006.