Sentenza 312/2010 (ECLI:IT:COST:2010:312)
Massima numero 34994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
02/11/2010; Decisione del
02/11/2010
Deposito del 05/11/2010; Pubblicazione in G. U. 10/11/2010
Massime associate alla pronuncia:
34993
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Necessità della preventiva autorizzazione per l'inizio di lavori in zona sismica - Sufficienza, per l'inizio degli interventi in zone a bassa sismicità, del "deposito sismico", verificato dal competente Settore provinciale del Genio Civile, salvi controlli con il metodo a campione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti del governo del territorio e della protezione civile - Formulazione generica e apodittica delle censure - Inammissibilità della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Necessità della preventiva autorizzazione per l'inizio di lavori in zona sismica - Sufficienza, per l'inizio degli interventi in zone a bassa sismicità, del "deposito sismico", verificato dal competente Settore provinciale del Genio Civile, salvi controlli con il metodo a campione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti del governo del territorio e della protezione civile - Formulazione generica e apodittica delle censure - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (concernente la necessità per l'inizio dei lavori edilizi in zona sismica della preventiva autorizzazione nonché la sufficienza per l'inizio dei lavori nelle zone a bassa sismicità del "deposito sismico", verificato dal competente Settore provinciale del Genio Civile, salvi controlli con il metodo a campione), proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, oltre che generica, essa risulta basata esclusivamente sulla apodittica affermazione di una (non altrimenti argomentata) asserita violazione dell'evocato principio fondamentale (la cui esatta portata neppure viene specificamente individuata) ad opera di una normativa, avente un contenuto altrettanto articolato e complesso, anch'esso non adeguatamente valutato in riferimento alle sollevate doglianze.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (concernente la necessità per l'inizio dei lavori edilizi in zona sismica della preventiva autorizzazione nonché la sufficienza per l'inizio dei lavori nelle zone a bassa sismicità del "deposito sismico", verificato dal competente Settore provinciale del Genio Civile, salvi controlli con il metodo a campione), proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, oltre che generica, essa risulta basata esclusivamente sulla apodittica affermazione di una (non altrimenti argomentata) asserita violazione dell'evocato principio fondamentale (la cui esatta portata neppure viene specificamente individuata) ad opera di una normativa, avente un contenuto altrettanto articolato e complesso, anch'esso non adeguatamente valutato in riferimento alle sollevate doglianze.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
28/12/2009
n. 19
art. 10
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 94
legge 07/08/1990
n. 241
art. 19
legge 07/08/1990
n. 241
art. 20