Sentenza 160/2023 (ECLI:IT:COST:2023:160)
Massima numero 45697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  05/04/2023;  Decisione del  05/04/2023
Deposito del 24/07/2023; Pubblicazione in G. U. 26/07/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Allocazione di funzioni amministrative da parte dello Stato in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Possibilità di discostamento da parte delle regioni senza copertura legislativa (nella specie: allocando funzioni ai comuni) - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della legge reg. Lombardia che attribuisce ai comuni la funzione amministrativa riservata dalla legge statale alle regioni in materia di bonifica dei siti inquinati). (Classif. 216037).

Testo

Nel modello delineato dalla riforma costituzionale del 2001, in linea con il principio di sussidiarietà, la valutazione di adeguatezza informa di sé l’individuazione, ad opera del legislatore statale o regionale, dell’ente presso il quale allocare, in termini di titolarità, la competenza all’esercizio delle relative funzioni amministrative. Infatti, muovendo dalla preferenza accordata ai comuni, cui sono attribuite, in via generale, le funzioni amministrative, la Costituzione demanda al legislatore statale e regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, la facoltà di diversa allocazione di dette funzioni, per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118, primo comma, Cost.). (Precedenti: S. 189/2021 – mass. 44325).

 

La potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale. Ad una siffatta iniziativa si accompagnerebbe una modifica, attraverso un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale all’esito di una ragionevole valutazione di congruità del livello regionale come il più adeguato alla cura della materia. (Precedenti: S. 246/2017 – mass. 41651; S. 641/87).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., che trasferisce ai comuni le funzioni che, a livello statale, l’art. 242 cod. ambiente attribuisce alle regioni, da esercitare attraverso procedure nelle quali i primi rilasciano un parere in ordine all’approvazione da parte delle seconde dei progetti di bonifica dei siti inquinati. La previsione censurata non è legittimata neppure dalla disciplina della materia di bonifica dei c.d. siti orfani, funzionale al recupero e alla riqualificazione della superficie del suolo, contenuta nel PNRR là dove si distingue tra «soggetti attuatori pubblici», regioni e province autonome, che svolgono attività di indirizzo, coordinamento e supporto, e «soggetti attuatori esterni», definiti come soggetti pubblici, quali i comuni, di cui si avvalgono i primi per la realizzazione operativa degli interventi. È, infatti, in questo caso, la stessa legge statale che, con riferimento esclusivo alla materia di cui si tratta, attribuisce alle regioni il potere di conferire ai soggetti attuatori esterni attività e funzioni di natura amministrativa). (Precedenti: S. 50/2023 – mass. 45429; S. 251/2021 – mass. 44411; S. 86/2021 – mass. 43800; O. 23/2023 – mass. 45355; O. 231/2022 – mass. 45196; O. 227/2022 – mass. 45139; O. 97/2022 – mass. 44823).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  27/12/2006  n. 30  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 242