Sentenza 313/2010 (ECLI:IT:COST:2010:313)
Massima numero 34995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 11/11/2010; Pubblicazione in G. U. 17/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  34996  34997  34998  34999


Titolo
Energia - Norme della Regione Toscana - Necessità dell'autorizzazione regionale per l'installazione di "linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale" - Ricorso del Governo - Asserita interferenza con le regole concernenti la rete nazionale ad alta tensione, con violazione dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Suscettibilità di interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, che sostituisce l'art. 3, comma 1, lett. d), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, il quale stabilisce che, tra le funzioni della Regione in materia di energia, il rilascio dell'autorizzazione per quanto concerne, tra l'altro, «linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale», essendo la norma impugnata suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione. Infatti, la competenza autorizzatoria attribuita alla Regione dalla norma censurata riguarda gli impianti con tensione (a partire da 100 chilovolts) comunque contenuta entro i 150 chilovolts, e non appartenenti alla rete nazionale, e, all'interno di questo ambito, quelli per i quali la normativa regionale attribuisce alla Regione la VIA, mentre la competenza delle Province è residuale: conformemente, del resto, all'esigenza indicata dalla norma statale (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006), di coordinamento delle procedure di VIA e di rilascio dell'autorizzazione.

In materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", v. citate sentenze nn. 124 e 168/2010, n. 282/2009, n. 364, n. 103, 6/2006 e n. 383/2005.

Sugli strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato ed il sistema delle autonomie regionali circa l'individuazione della consistenza della rete nazionale, v. citata sentenza n. 383/2005.

In tema di infondatezza della questione quando la norma regionale è suscettibile di una interpretazione tale da non determinare una lesione della competenza legislativa statale, v. citate sentenze n. 248/2006, n. 8/2004, n. 246/2006.

In senso analogo, in tema di VIA, v. citata sentenza n. 225 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  23/11/2009  n. 71  art. 1  co. 1

legge della Regione Toscana  24/02/2005  n. 39  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12