Sentenza 313/2010 (ECLI:IT:COST:2010:313)
Massima numero 34996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 11/11/2010; Pubblicazione in G. U. 17/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  34995  34997  34998  34999


Titolo
Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore, per tipologia di fonte, alle soglie di 100 kw, per l'eolica, e di 200 kw, per la solare fotovoltaica - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la legislazione statale costituente principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Eccezione di inammissibilità della questione per indeterminatezza della formulazione - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, che sostituisce il comma 3, lett. f), nn. 1 e 2, dell'art. 16 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per indeterminatezza della formulazione, in quanto la censura è, appunto, agevolmente riferibile alla lettera f) del comma 3, dell'art. 16, della legge regionale n. 39 del 2005, il quale prevede l'applicazione della disciplina della DIA agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore alle soglie di 100 chilowatt per l'energia eolica e di 200 chilowatt per quella solare fotovoltaica.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  23/11/2009  n. 71  art. 10  co. 2

legge della Regione Toscana  24/02/2005  n. 39  art. 16  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 5  e tabella A