Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore, per tipologia di fonte, alle soglie di 100 kw, per l'eolica, e di 200 kw, per la solare fotovoltaica - Contrasto con la legislazione statale costituente principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, limitatamente alla parte in cui, sostituendo l'art. 16, comma 3, lettera f), della legge regionale n. 39 del 2005, ha innalzato le soglie per le quali i principi della legislazione statale ammettono la denuncia di inizio attività (DIA), per gli impianti eolici da 60 a 100 chilowatt (lettera f, n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 chilowatt (lettera f, n. 2), in quanto, tenuto conto dei limiti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.
In senso analogo, v. citate sentenze nn. 119, 124 e 194/2010.