Sentenza 313/2010 (ECLI:IT:COST:2010:313)
Massima numero 34998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 11/11/2010; Pubblicazione in G. U. 17/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  34995  34996  34997  34999


Titolo
Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore, per tipologia di fonte, alle soglie di 100 kw, per l'idraulica, di 200 kw, per le biomasse, e 250 kw, per i gas di discarica, o gas residuati dei processi di depurazione o biogas - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la legislazione statale costituente principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71 per la parte in cui, sostituendo l'art. 16, comma 3, lettera f), nn. 3, 4 e 5, della legge regionale n. 39 del 2005, prevede l'applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore, per tipologia di fonte, alle soglie di 100 kw, per l'idraulica, di 200 kw, per le biomasse, e 250 kw, per i gas di discarica, o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, in quanto le soglie della legge regionale coincidono con quelle dell'allegato A del d.lgs. n. 387 del 2003.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  23/11/2009  n. 71  art. 10  co. 2

legge della Regione Toscana  24/02/2005  n. 39  art. 16  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte