Sentenza 313/2010 (ECLI:IT:COST:2010:313)
Massima numero 34999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  03/11/2010;  Decisione del  03/11/2010
Deposito del 11/11/2010; Pubblicazione in G. U. 17/11/2010
Massime associate alla pronuncia:  34995  34996  34997  34998


Titolo
Energia - Norme della Regione Toscana - Installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt - Esonero dal "titolo abilitativo" (DIA) quando "la Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili" degli interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal piano di indirizzo energetico regionale (PIER) - Violazione del modello procedimentale individuato, per ragioni di uniformità, dalla legge statale, costituente principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 4, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, che inserisce un comma 1-quater nell'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39. La norma impugnata esonera dal titolo abilitativo (identificato dal ricorrente nella DIA) l'installazione di alcuni tipi di impianti (pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt), quando la Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili degli interventi realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal piano di indirizzo energetico regionale (PIER). La questione riguarda in particolare l'ammissibilità di un regime deregolamentato, ove responsabili degli interventi siano la Regione e gli enti locali. Orbene, la titolarità dell'intervento non toglie che nella realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, come di qualsiasi opera pubblica, sia necessaria la compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi (ambientale, culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nella realizzazione dell'opera. La finalità di composizione degli interessi coinvolti è perseguita dalla previsione dell'autorizzazione unica (d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12), che, pur attribuita alla competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi, che assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente. Escludendo dal procedimento di codecisione tali soggetti, la legge regionale fuoriesce dal modello procedimentale individuato, per ragioni di uniformità, dalla legge statale.

In tema di autorizzazione unica, v. citata sentenza n. 249/2009.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 62/2008 e n. 383/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  23/11/2009  n. 71  art. 11  co. 4

legge della Regione Toscana  24/02/2005  n. 39  art. 17  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12